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L’articolo 182 del Codice della Strada riguarda la circolazione dei velocipedi e stabilisce diverse regole di sicurezza e comportamento.

Secondo l’articolo, i ciclisti devono procedere su una unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano, e non possono essere affiancati in numero superiore a due, tranne che in centri abitati dove possono procedere a fianco, salvo che uno di essi sia minore di dieci anni e proceda sulla destra dell’altro.

Inoltre, i ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani, reggere il manubrio almeno con una mano, e essere in grado di vedere liberamente davanti a sé e ai due lati, compiendo con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

È vietato trainare veicoli, condurre animali, e farsi trainare da altri veicoli, a meno che non siano previsti dalla normativa.

Se le condizioni della circolazione rendono i ciclisti un intralcio o un pericolo per i pedoni, devono condurre il veicolo a mano e sono assimilati ai pedoni, devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

Inoltre, è vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che non sia appositamente costruito e attrezzato per il trasporto di altre persone oltre al conducente. È consentito al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature.

Per quanto riguarda il trasporto di oggetti e di animali, si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 170 del Codice della Strada.

I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate, sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie ha l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100. La sanzione è da euro 41 a euro 169 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

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